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Circolare n° 42 INAIL: nuovi adempimenti per datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro


Circolare n° 42 INAIL: nuovi adempimenti per datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro

E’ in vigore dal 12 ottobre, secondo quanto disposto dalla Circolare Inail numero 42, l’obbligo in capo al datore di lavoro della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro anche di un solo giorno, oltre quello dell'evento.

 

Affinché tutti i datori di lavoro (compresi datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private e i soggetti abilitati all’intermediazione) provvedano ai nuovi adempimenti, l’Inail ha reso disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, unico strumento attraverso cui i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, a fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio dei propri dipendenti o di soggetti ad essi equiparati, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

L’obbligo di trasmissione in precedenza riguardava esclusivamente le assenze superiori a tre giorni, escluso il giorno dell’evento.

Nel caso in cui l’infortunio preveda un’assenza superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

 

Sanzioni per la mancata denuncia da parte del datore di lavoro dell’infortunio

La mancata denuncia di infortuni sul lavoro di un solo giorno prevede una sanzione a carico del datore di lavoro che va da un minimo di 548 a un massimo di 1.972 euro, secondo l’art. 55 del D.Lgs 81/2008.

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, l’art. 18 del D.Lgs 81/2008 stabilisce l’ammontare della sanzione da un minimo di 1.096 a un massimo di 4.932 euro.

 

Istruzioni per il lavoratore in caso di infortunio

Nel caso di infortunio sul lavoro anche lieve, il lavoratore deve comunicare l’evento al datore di lavoro e, in base alla sua gravità, può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;

  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso;

  • rivolgersi al medico curante personale.

Il medico che presta soccorso ha l’obbligo trasmettere il certificato medico per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il dipendente è poi tenuto a fornire i riferimenti del certificato medico e, in modo particolare, il numero identificativo, la data di rilascio e i numeri di giorni della prognosi.

Attualmente i lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro Inail sono esentati dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.

 





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