Impresa 8108 Blog

Il Blog di Impresa 8108

Sicurezza sul lavoro e smart working: la nuova circolare Inail


Sicurezza sul lavoro e smart working: la nuova circolare Inail

Con la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’Inail si è espressa riguardo i temi di obbligo assicurativo, retribuzione imponibile, e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per lo smart working, con riferimento alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Con l’espressione smart working, ovvero il lavoro agile, si intende la “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) individua nello smart working una tipologia di lavoro senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.


Obbligo di copertura assicurativa

Il soggetto che opera in modalità smart working gode degli stessi diritti rispetto a un lavoratore dipendente interno relativamente alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Secondo l’art. 18, comma 2 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore gli strumenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre che ad esserne responsabile della sicurezza e del buon funzionamento.

Per quanto concerne il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro del “lavoratore agile”, è sancito dall’articolo 23 della legge 22 maggio 2017 per “gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, […] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

E’ coperta da assicurazione non solo l’attività lavorativa in essere, ma anche le attività preliminari e indispensabili al fine della buona riuscita del lavoro.

 

Retribuzione imponibile

Le disposizioni in materia stabiliscono il principio della parità di trattamento riconosciuto ai lavoratori “agili”: “il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda” (articolo 20, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81).

 

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, l’articolo 22, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un documento scritto nel quale vengano individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da effettuare.

Al lavoratore resta l’obbligo di cooperare nell’attuazione delle attività di prevenzione al fine di prevenire i rischi risultanti dal lavoro.

 

Istruzioni operative

I datori di lavoro non devono comunicare all’Inail se il lavoratore, già assicurato per le specifiche attività lavorative in azienda, sia stato adibito alle stesse mansioni in modalità agile, se questo non ha determinato una variazione del rischio.

Viceversa, se i datori di lavoro non hanno precedentemente provveduto alla copertura assicurativa, devono fare denuncia di esercizio tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori, sia dipendenti interni che quelli che svolgono le attività in modalità agile.

Dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro pubblici e privati potranno disporre di un apposito modello con cui comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Successivamente, le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’Inail nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che concerne il trasferimento dei dati contenuti nelle comunicazioni.

La sinergia tra Ministero del lavoro e Inail ha finalità di monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, per un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.

 





Il blog di Impresa8108 è uno spazio informativo su tutti i temi di interesse per l’impresa ed i professionisti della sicurezza. Tutte le novità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, chiarimenti sulla normativa, editoriali, approfondimenti tecnici.