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I requisiti dei soggetti formatori in materia di sicurezza nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016


I requisiti dei soggetti formatori in materia di sicurezza nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Lo scorso 4 settembre è entrata in vigore la nuova Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.”

Molteplici sono le novità che la nuova disciplina ha introdotto, tra cui quelle sull’articolazione dei percorsi formativi abilitanti al ruolo di ASPP e RSPP e le nuove disposizioni relative alla formazione e ai soggetti formatori autorizzati.

Il punto 2 dell’Accordo esplicita chiaramente quali sono i soggetti autorizzati all’erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lasciando poco spazio alla libera interpretazione. Si individuano:

  • Regioni e Province Autonome;

  • Enti di formazione accreditati conformemente al modello di accreditamento specifico di ogni Regione;

  • le Università;

  • le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

  • le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

  • INAIL;

  • Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;

  • l’Amministrazione della difesa;

  • Amministrazioni statali e pubbliche limitatamente al personale della pubblica amministrazione;

  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

  • i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

  • gli ordini e i collegi professionali.

 

Nessuna menzione per gli Enti Bilaterali, che risultano esclusi dai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Quando le associazioni sindacali e gli organismi paritetici sono legittimati ad erogare la formazione?

La nota al punto 2, lettera I) della Conferenza del 7 luglio 2016 chiarisce che le condizioni in cui viene soddisfatto il requisito imprescindibile di rappresentatività sul piano nazionale riguardano la consistenza numerica degli associati, la diffusione delle strutture organizzative, oltre che “la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione”.

 

Gli organismi che soddisfano questi criteri sono autorizzati ad erogare formazione:

  • “limitatamente allo specifico settore di riferimento, in linea col CCNL precedentemente stipulato e firmato;

  • “direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, escludendo la possibilità di stipulare convenzioni per avvalersi di altri enti di formazione che non facciano capo all’organismo stesso.

 

A titolo esemplificativo, un’associazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale e firmataria del CCNL Metalmeccanici può erogare formazione esclusivamente ai lavoratori del settore metalmeccanico con strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione.

Attestati rilasciati a lavoratori di altri settori produttivi risulterebbero non legalmente validi.



Tutti gli attestati di impresa8108 sono rilasciati da Hideea srl, Ente di Formazione Accreditato.

 





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