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La sicurezza antincendio negli impianti sportivi


La sicurezza antincendio negli impianti sportivi

Per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi devono rispettare le disposizioni previste in materia di antincendio.

Il D.M del 10 marzo 1998, redatto dal Ministro dell’Interno unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è il testo di riferimento per i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

 

 

I responsabili del mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, di capienza superiore ai 10.000 posti dove si disputino incontri di calcio, sono il titolare dell’impianto e la società utilizzatrice. Per il titolare o il legale rappresentante, è possibile avvalersi di una persona appositamente incaricata che sia in loco durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

 

La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha imposto alcune specifiche prescrizioni a cui il titolare dell’impianto si deve attenere per la predisposizione di un piano finalizzato a disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi.

Il titolare ha l’obbligo di istruire e formare il personale addetto alla struttura, mediante esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e la trasmissione delle informazioni ad addetti ai lavori, spettatori e atleti, in merito alle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza.

 

La Commissione prevede inoltre che il titolare garantisca la corretta manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio, delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori e degli impianti.

Il titolare deve poi istituire un registro dei controlli periodici su cui riportare i dati che attestano l’avvenuta formazione del personale addetto alla struttura, oltre che gli interventi di manutenzione ed i controlli obbligatori relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico.

 

In caso di utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno è necessario l’aggiornamento del piano di emergenza.

Gli impianti sportivi con più di 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all’aperto devono possedere un centro di gestione delle emergenze, ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio con accesso diretto dall’esterno, dotato di:

  • strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno;

  • impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti che consentano la diffusione di comunicati per il pubblico;

  • apparati ricetrasmittenti in dotazione per i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

  • centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio.

 

Il centro di gestione delle emergenze, durante le manifestazioni, deve essere costantemente presidiato da personale preposto e deve custodire al suo interno le planimetrie della struttura contenenti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza.

 

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